STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “DELTA VIRUS CLUB”

 

ART.1: E’ costituita l’Associazione denominata “DELTA VIRUS CLUB” (in seguito indicata anche come “Associazione”), ente non commerciale, di carattere culturale-ricreativo, senza fini di lucro, ai sensi dell’art. 18 della Costituzione Italiana, degli art. 36, 37, 38 del Codice Civile, del D.L. 460/97 e della legge 383/2000, con sede in Roma. Attualmente la sede è in Viale delle Milizie 76 00192 Roma. La sede sociale viene scelta in modo opportuno dal Consiglio Direttivo e le variazioni devono essere comunicate a tutti i soci ed alle Autorità competenti entro i termini di legge. L’indirizzo della sede sociale nell’ambito del comune di Roma non costituisce parte fondamentale dello Statuto e può pertanto variare senza che siano necessarie modifiche statutarie.

ART. 2: Scopo ed oggetto sociale.
L’Associazione non ha scopo di lucro ed è apolitica. Il DELTA VIRUS CLUB si propone di riunire possessori ed estimatori della mitica Lancia Delta Integrale in tutte la sue versioni e più in generale di vetture Lancia di interesse storico. Obiettivi dell’Associazione sono:organizzare e partecipare ad incontri, raduni, manifestazioni, gite, cene, eventi automobilistici nazionali ed internazionali; sostegno ad eventuali attività sportive dei soci; contatti e collaborazioni con pubblicazioni ed Associazioni affini; scambio di esperienze, consigli; supporto ai soci nel reperire parti di ricambio, pezzi speciali e quant’altro per mantenimento, efficienza e miglioria delle vetture; proselitismo e propaganda; approfondimento della storia e valorizzazione di questi modelli di auto che tanto hanno significato nello sport automobilistico; eventuale redazione di pubblicazioni a carattere automobilistico, foto e filmati con un particolare riferimento alla Lancia Delta integrale. Durante le manifestazioni collettive i soci si impegnano formalmente ad uno stile di guida e ad un comportamento responsabile, ad un atteggiamento di solidarietà tra i soci e verso gli altri utenti della strada, ad ottemperare incondizionatamente alle norme del codice stradale, a non accettare e diffidare di confronti velocistici su strade pubbliche, ad evitare situazioni di intralcio alla circolazione o di allarme da parte di pedoni.

ART.3: Patrimonio ed entrate.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengano ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, da avanzi netti di gestione.
Per l’adempimento dei suoi compiti, l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
• contributi dei soci, degli enti e dei privati, da altri proventi derivanti dalle attività statutarie;
• da liberalità;
• proventi delle quote associative ed eventuali quote integrative;
• sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
• proventi derivanti da eventuali ed occasionali attività promozionali, determinate nei limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per la loro produzione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione siano imposti per legge.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
In nessun caso, e quindi né in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, d’estinzione o di recesso, oppure d’esclusione dall’Associazione, può darsi luogo alla restituzione di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi sia all’atto dell’adesione iniziale, sia dei successivi rinnovi. L’Associazione promuove e propaganda le proprie attività e finalità e porta a conoscenza dei soci tutte le iniziative attraverso i mezzi giudicati più idonei dal Consiglio direttivo (messaggi personali, pubblicazioni, e-mail, posta tradizionale, internet con il mantenimento del sito Delta Virus Club oppure quant’altro).

ART.4: Soci.
Sono soci a tutti gli effetti i possessori di Lancia Delta integrale e comunque gli estimatori ed appassionati di tale auto o di modelli Lancia di interesse storico che si iscrivono all’Associazione compilando e firmando la scheda di adesione, e con ciò accettando esplicitamente ed incondizionatamente lo Statuto e successive modifiche, pagando la quota annuale e ricevendo la tessera o un attestato provvisorio. I soci devono essere maggiorenni. I soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività dell’Associazione. L’iscrizione è rinnovata automaticamente ogni anno a meno di formale recesso dall’Associazione presentato per iscritto, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale (vedere anche art. 11). Se la quota annuale non viene pagata entro novanta giorni dalla scadenza, il socio è sospeso dalle attività dell’Associazione fino al versamento di quanto dovuto. Il Consiglio Direttivo può stabilire una penale per il tardivo pagamento. L’anno è quello solare, dal 1 gennaio al 31 dicembre. Dopo due anni di omesso pagamento della quota annuale il socio viene considerato decaduto e non può essere riammesso come socio se non dietro versamento delle quote dei due anni precedenti alla nuova iscrizione. I soci di diritto sono tenuti al pagamento della quota annuale.

ART.5: Assemblea.
L’Assemblea è costituita da tutti i soci e si riunisce almeno una volta all’anno, su iniziativa del Presidente dell’Associazione o su richiesta esplicita di almeno 1/5 dei soci, per esaminare e porre in approvazione o meno il bilancio, i programmi, le comunicazioni del Consiglio Direttivo, per eventuali votazioni e ratifiche di modifiche allo Statuto o per motivi particolari che devono essere inseriti nell’O.d.G. della convocazione che deve essere comunicata almeno 15 giorni prima a tutti i soci. I soci possono chiedere al Presidente, prima dell’inizio dei lavori congressuali, che siano inserite nell’O.d.G. proprie richieste e suggerimenti. Ove non sia possibile esaminarli nella riunione all’O.d.G., questi vengono comunque comunicati all’Assemblea che può decidere di rimandare l’argomento alla successiva Assemblea ordinaria o, se di particolare interesse ed urgenza, convocare una Assemblea straordinaria.
Le decisioni vengono approvate a maggioranza assoluta (metà più uno) dei presenti.
Ogni socio ha diritto di voto. Si considera valido anche il voto espresso per delega, firmata dal delegante con allegata la propria tessera sociale. Non si possono rappresentare più di due soci.
In occasione delle Assemblee si possono svolgere le elezioni dei membri del Consiglio (quota elettiva). L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, o in sua assenza, dal Vice-presidente o ancora, in assenza di questo, da un altro socio scelto tra i partecipanti.
E’ considerata valida quando sono presenti almeno la metà più uno dei soci in prima convocazione, 1/10 in seconda. La seconda convocazione, con lo stesso O.d.G., deve essere effettuata almeno un giorno dopo la prima ed entro i 20 giorni successivi. Le due convocazioni possono essere previste e comunicate contemporaneamente a tutti i soci.

ART.6: Votazioni per il Consiglio Direttivo (quota elettiva del Consiglio).
Ogni socio ha diritto di voto e di candidatura. Chi vuole essere eletto, deve presentarsi come candidato prima dell’inizio delle votazioni. Il Consiglio Direttivo può decidere le modalità di votazione che consentano l’espressione del voto a distanza, nel rispetto della riservatezza dell’espressione del voto.
I consiglieri eletti (non di diritto) rimangono in carica per una durata pari al mandato delle cariche sociali.

ART.7: Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è costituito dai soci di diritto più 1/10 del numero totale dei soci generici (vedere art. 6). Tale quota potrà variare sia per rappresentare adeguatamente i soci generici (cioè non di diritto) sia per una ottimale funzionalità del Consiglio stesso. La variazione dovrà essere approvata con una maggioranza di almeno 2/3 del Consiglio senza modifiche allo Statuto e comunicata nella successiva Assemblea. Il Consiglio deve essere composto da non meno di 6 membri. I soci di diritto, vedere art. 12 soci fondatori, assenti dalla partecipazione a qualsiasi attività dell’Associazione per un periodo di almeno un anno senza validi motivi, decadono dal Consiglio Direttivo. Tale decadenza deve essere formalizzata dal Consiglio con comunicazione scritta all’interessato, che può chiedere appello. In caso di decadenza, dimissioni o quant’altro di uno o più soci di diritto, possono essere nominati a tale qualifica soci candidati e presentati da almeno 2 soci di diritto con espressione di voto da parte dei restanti soci di diritto con la maggioranza di 2/3. Il numero dei soci di diritto non può superare quello dei soci fondatori, cioè 12. Il Consiglio è da considerare l’anima propulsiva dell’Associazione e si riunisce almeno due volte all’anno; la convocazione viene emanata dal Presidente o per iniziativa di almeno tre Consiglieri. Tale convocazione deve essere notificata con margini adeguati di tempo a tutti i Consiglieri, pena la non validità (15 giorni, in casi eccezionali la convocazione può essere a breve scadenza ma deve raggiungere tutti i Consiglieri). È richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri in prima convocazione, 1/3 in seconda. Per le convocazioni ci si regola come per l’Assemblea. E’ presieduta dal Presidente o dal Vice-presidente in sua mancanza. In assenza anche di questo, da un consigliere scelto dagli altri a maggioranza semplice. Per le decisioni è necessaria la maggioranza assoluta (metà più uno dei presenti), in caso di più di due alternative si ricorrerà a ballottaggio tra le due proposte più votate. In caso di parità il voto del Presidente, o di colui che presiede il Consiglio, vale due voti. Il Consiglio elegge al proprio interno le cariche sociali. In caso di più candidature, se non viene raggiunta la maggioranza assoluta da alcun candidato, si effettua ballottaggio tra i due candidati con il maggior numero di voti.

ART.8: Cariche Sociali.
Il Consiglio elegge il Presidente, il Vice-presidente, il Tesoriere, il Revisore dei conti, distribuisce gli incarichi e le deleghe, istituisce le Commissioni e quanto viene giudicato utile per il conseguimento dei fini sociali. Le Cariche di Presidente, Vice-presidente, Tesoriere e Revisore dei conti non sono cumulabili. La durata delle Cariche è di due anni ed al termine del mandato gli incaricati si presentano e si considerano dimissionari. Se in seguito si valuterà che una durata differente sia più adeguata al funzionamento dell’Associazione, questa potrà essere decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza di 2/3 e ratificata dall’Assemblea a maggioranza assoluta senza richiedere modifica dello Statuto, essendo già contemplata. Nel caso in cui gli eletti alle Cariche sociali, sia collettivamente che singolarmente, non godano più della fiducia del Consiglio Direttivo (la mozione di sfiducia richiede la maggioranza di almeno 2/3 dei componenti) possono essere invitati a dimettersi e, perdurando tale situazione, sono dichiarati decaduti con maggioranza di almeno 2/3 del Consiglio stesso in apposita riunione, che deve essere comunicata a tutti i membri almeno 15 giorni prima.

ART.9: Presidente e Vice-presidente. Segretario.
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, rappresenta pro-tempore l’intera Associazione nei rapporti con altre associazioni e con le Autorità, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci. Convoca il Consiglio e l’Assemblea, coordina gli incarichi e le deleghe nel Consiglio stesso. Controlla i libri dell’Associazione, predispone i resoconti contabili, verifica l’ottemperanza allo Statuto. Non gode di particolari poteri decisionali. Il Vice-presidente ha le stesse funzioni del Presidente, in sua assenza, e collabora con questo per il buon funzionamento dell’Associazione. Il Segretario, cioè colui che materialmente redige verbali, lettere, manifestini ed altro può essere eletto dal Consiglio, come le altre Cariche, o può essere nominato di volta in volta secondo le necessità e la disponibilità dei Consiglieri.

ART.10: Sanzioni e decadenza da soci.
Il socio che assume comportamenti contrari allo Statuto, che offende altri soci o il Club stesso o crea pericolo ad altri soci o ai beni di altri soci o del Club sarà ammonito dal Consiglio Direttivo (in casi gravi sospeso immediatamente). In caso di comportamento recidivo o di sospensione, può essere dichiarato decaduto dalla qualifica di socio e non può pretendere rimborso della quota annuale o parte di essa, ai beni o di altre proprietà dell’Associazione. La decisione (ammonimento, sospensione o espulsione) richiede la maggioranza di almeno 2/3 del Consiglio. La decadenza deve essere comunicata al socio entro e non oltre 15 giorni. Il socio espulso può chiedere appello all’Assemblea, nella riunione successiva, che ha facoltà di reintegrarlo con una maggioranza di almeno 2/3 dei soci presenti. (vedere norme validità Assemblea).

ART.11: Dimissioni dall’Associazione.
Il socio che intende dimettersi dall’Associazione deve comunicarlo formalmente per iscritto, presso la sede sociale, al Consiglio Direttivo che ratificherà la decisione nella riunione successiva. Come nel caso precedente (art.10) non sono ammessi rimborsi ad alcun titolo.

ART.12: Soci di diritto e soci fondatori
Sono soci di diritto coloro che sono i soci fondatori: Andrea Giacopello, Sergio Vigna Taglianti, Maximilian Tudini, Sandro Montemarani, Stefano Angelelli, Christian Caruso, Corrado Rossitto, Gianluca Guaraldi, Pietro Balbo, Cristian Poggi, Massimo Quarta, Davide Certelli. In caso di dimissioni, decadenza o quant’altro di uno o più soci fondatori, i posti vacanti possono essere reintegrati con soci eletti a tale qualifica dai rimanenti soci di diritto (vedere Art. 7). Il numero dei soci di diritto non può essere superiore a 12.

ART.13: Soci onorari e sostenitori.
I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta di uno o più Consiglieri, con la maggioranza dei 2/3 del Consiglio. I soci sostenitori versano fondi o beni utili per l’Associazione e vengono menzionati in un apposito elenco, così come i soci onorari.

ART.14: Libri dell’Associazione.
L’Associazione deve avere e tenere aggiornati i libri obbligatori per legge. Inoltre un libro per i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio direttivo, un registro per la contabilità semplificata (entrate, uscite, ricevute, ecc…) un elenco dei soci, delle Cariche, dei soci onorari e sostenitori, un elenco di tutte le attività svolte.

ART.15: Tutela della privacy
Ogni socio autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge N°675/1996, ivi compresi i dati sensibili, di cui all’art. 22 della Legge medesima in relazione alla volontà di adesione al Delta Virus Club. I soci acconsentono pertanto che nominativi, numeri telefonici fissi e di rete mobile, unitamente agli indirizzi siano conservati in un apposito elenco a disposizione degli organi direttivi e, con esplicito consenso, anche degli altri soci.

 

ART.16: Responsabilità.
Tutti i soci sono maggiorenni e sono responsabili individualmente all’interno dell’Associazione e durante tutte le attività svolte. L’Associazione in quanto tale declina ogni responsabilità civile e penale.

ART.17: Scioglimento dell’Associazione.
L’Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta, su proposta del Consiglio direttivo con la maggioranza dei 2/3 dei membri, dall’Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci.
In caso di scioglimento per qualunque causa l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni non lucrative o di pubblica utilità. Se per tre anni consecutivi non si effettuano Assemblee, riunioni del Consiglio ed elezioni relative o il Consiglio Direttivo non è in grado di eleggere le Cariche Sociali l’Associazione è da considerare sciolta a tutti gli effetti.

ART.18: Clausola compromissoria.
Qualunque controversia dovesse sorgere in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti. In mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per territorio in base al luogo ove ha sede l’Associazione.

 

ART.19: Per disciplinare quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile.


Il presente Statuto è costituito da 19 articoli.